Il Fondo Rischi Fughe Acqua si è rinnovato con decorrenza 2021 sia per quanto riguarda l’adesione che l’importo rimborsabile.
A giorni sarà inviata a tutti gli utenti (ad eccezione delle utenze con categoria tariffaria pozzi, bocche antincendio, scarichi produttivi) la copia del Regolamento che disciplina il nuovo Fondo Rischi Fughe Acqua.
La prima novità riguarda la modalità di adesione: non sarà più inviato un bollettino per aderire con il pagamento dello stesso ma l’adesione seguirà il principio del silenzio assenso.
Coloro che vorranno aderire al Fondo Rischi Fughe Acqua non dovranno fare nulla, in quanto si vedranno addebitata la quota di adesione nella bolletta dei consumi acqua e non in un’unica soluzione ma in proporzione al periodo di fatturazione, con l’ulteriore vantaggio per chi ha attivato la domiciliazione bancaria o postale di non doversi più recare in posta per eseguire il pagamento.
Chi invece non vorrà aderire al Fondo Rischi Fughe Acqua, istituito per la copertura del maggior consumo dovuto a rotture occulte private a valle del contatore, dovrà comunicare la “non adesione “in forma scritta (lettera, fax o mail) indicando il codice contratto di riferimento o altro codice identificativo del contratto intercorrente con C.A.D.F. S.p.A.
Solo l’utente che non vuole aderire dovrà inviare la richiesta di diniego. La richiesta di diniego sarà allegata alla comunicazione che invieremo a breve a tutti gli utenti con l’esclusione di cui riportata sopra, nel caso che l’utente voglia manifestare la volontà di non aderire al Fondo Rischi Fughe Acqua.
La comunicazione di diniego dovrà pervenire al CADF entro il 31/12/2020.
L’importo della quota di adesione non ha subito variazioni rispetto al passato ed è pari ad euro/anno 15,00 (iva compresa) per famiglia o concessione o unità immobiliare, se l’utenza è condominiale, e sarà fatturata con il criterio pro die: ad esempio la bolletta trimestrale riporterà la quota di euro 3,75 iva compresa.
È data comunque la facoltà di recedere in qualunque momento dal Fondo così com’è possibile aderire successivamente ad un diniego, inviando apposita richiesta scritta (lettera, fax o mail) indicando la lettura del contatore. Nel caso di adesione successiva, la copertura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo e l’Azienda si riserva la possibilità di eseguire la verifica della lettura.
La fuga di acqua “rimborsabile” deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito e involontario avvenuto a valle del contatore o impianto privato e in ogni caso in una parte della rete non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese; saranno escluse le perdite derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie e scarichi privati.
Per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, la fuga di acqua deve aver fatto registrare un volume fatturato superiore al 100 % rispetto al consumo medio effettivo (pro die) dell’utenza nell’ultimo biennio riferito al medesimo periodo di calcolo della bolletta.
Se l’utente ha una media di consumo di 50 mc. nel trimestre ove si è verificata la rottura, la fuga sarà rimborsabile se supera i 100 mc. cioè il doppio del suo consumo medio.
Il rimborso sarà determinato come segue:
- fatturazione all’utente del volume di acqua calcolato come media dei consumi incrementato del 100%;
- l’intero importo riferito ai volumi che eccedono del 100% la media dei consumi sarà addebitato al Fondo Fughe con un limite massimo di 10 mila euro.
Quindi l’utente in caso di rottura non pagherà oltre il doppio del suo consumo medio. L’importo del volume di acqua fatturato sarà assoggettato a tariffa acqua, fognatura e depurazione oltre agli oneri di perequazione (UI1, UI2, UI3 e UI4) ed Iva di legge.
I mc che saranno stornati saranno a carico del Fondo Rischi Fughe Acqua per quanto riguarda la tariffa acqua per un importo massimo di 10 mila euro e la parte relativa alla fognatura e depurazione sarà a carico dell’Azienda senza alcun limite.
L’utente che non aderirà al Fondo, in caso di rottura, avrà tutti i mc fuoriusciti addebitati alla tariffa acqua e l’addebito della fognatura e depurazione solo sino al doppio del consumo medio in quanto C.A.D.F. S.p.A. si farà carico della differenza.
L’utilizzo del Fondo può essere concesso, relativamente al medesimo impianto, una sola volta per anno solare.
Qui di seguito riportiamo qualche esempio che evidenzia i vantaggi dell’adesione al Fondo Rischi Fughe Acqua, reso ancora più conveniente da queste ultime modifiche con decorrenza 01 gennaio 2021.
Una famiglia di tre persone, con una media di consumo di 50 mc a trimestre e con una rottura di 500 mc riceverà una bolletta di euro 2.158,16.
Se l’utente ha aderito al Fondo, l’importo da pagare si ridurrà ad euro 370,35 (addebitando solo 100 mc. pari al doppio del suo consumo medio) con una riduzione a favore dell’utente di euro 1.787,81; se invece non avrà aderito, si stornerà solo la tariffa fognatura e depurazione e l’importo totale da pagare si ridurrà ad euro 1.773,64 (addebitando tutti i 500 mc alla tariffa acqua e 100 mc. a tariffe fognatura e depurazione con una riduzione di euro 384,52).
Se la rottura sarà di 1000 mc. sarà emessa una bolletta di euro 4.392,94 .
Se l’utente ha aderito al Fondo l’importo da pagare si ridurrà ad euro 370,35 con una riduzione di euro 4.022,59 e se non ha aderito l’utente dovrà pagare euro 3.527,75 con una riduzione di euro 865,19.